TRIBUNALE DI GENOVA 
                      giudice dell'esecuzione  
 
    Il Giudice, dott. Sergio  Merlo,  in  sede  di  procedimento  per
incidente di esecuzione, iscritto in data 17 giugno 2017, su  istanza
del difensore di S.N. nato a il , a scioglimento della riserva di cui
a verbale d'udienza 12 marzo 2018, ha emesso la  seguente  ordinanza:
premesso che 
      S.N. era imputato  del  seguente  reato:  violazione  dell'art.
186-bis,  comma  1,  lettera  a),  comma  3,  2°   periodo,   decreto
legislativo 30 aprile  1992  n.  285  perche'  guidava  in  stato  di
ebbrezza con un valore accertato di tasso alcolemico di gr  1,96  per
litro di sangue (si trattava di conducente nei  primi  tre  anni  dal
conseguimento della patente di guida di cat. B) con  l'aggravante  di
aver provocato un incidente stradale e dell'ora notturna. Commesso in
Genova, corso Solferino, il 15 settembre 2013 ore 3,30. 
    Nel giudizio di cognizione, in data 11 gennaio  2016,  l'imputato
sottoscriveva il programma di messa alla prova  con  sospensione  del
procedimento per mesi sei e  con  la  disposizione  di  «svolgere  un
lavoro di pubblica utilita' per tre volte la settimana, per un totale
di 12 ore settimanali per tutto il periodo»;  durante  tale  periodo,
dal 13 gennaio 2016  al  4  luglio  2016,  l'imputato  si  dimostrava
«serio,  costante  nell'impegno  e  puntuale»,  come  riferito  dalla
responsabile del consorzio sociale  presso  il  quale  ha  svolto  la
prova. Nel contempo proseguiva l'attivita' di studente  universitario
e,  maturata  l'intenzione  di  continuare  il  proprio  impegno  nel
sociale, presentava domanda per il servizio civile nazionale. 
    Conseguentemente, dopo il periodo di  sospensione,  perveniva  fa
relazione conclusiva redatta dall'U.E.P.E., da cui  emergeva  che  il
comportamento tenuto dall'imputato era stato «improntato al  rispetto
delle prescrizioni stabilite»; la prova ebbe quindi esito positivo. 
    Infine, il Tribunale di  Genova,  all'udienza  del  16  settembre
2016, pronunciava sentenza ai sensi degli artt. 531 CPP, 168 ter CP e
464 septies CPP con cui dichiarava non doversi procedere in ordine al
reato contestato in quanto estinto per  esito  positivo  della  messa
alla prova. 
    La  sentenza  veniva  conseguentemente  iscritta  nel  casellario
giudiziale, come previsto dalla legge. 
    Successivamente, S.N. provvedeva  a  richiedere  il  rilascio  di
predetto  certificato  generale  uso  privati,  da  esibire  a   fini
lavorativi, e rilevava che, su di esso,  era  riportata  l'iscrizione
della sentenza  dichiarativa  dell'estinzione  del  reato  per  esito
positivo  della  messa  alla  prova  (v.  la  produzione   di   detto
certificato generale rilasciato in data 8 giugno 2017 all'interessato
per uso amministrativo ai sensi dell'art. 24 decreto  del  Presidente
della Repubblica n.  313/02);  egli  riteneva  di  essere  gravemente
pregiudicato  da  tale  iscrizione,   in   particolare   in   ragione
dell'auspicato ingresso nei mondo del lavoro, anche in considerazione
della sua giovane eta'. 
    In data 14 giugno 2017,  S.N.  faceva  quindi  ricorso  a  questo
Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, affinche'  venisse
ordinata  la  cancellazione  dell'iscrizione   della   sentenza   dal
casellario  giudiziale,  rilasciato   per   uso   privati,   tuttavia
precisando  che  la  cancellazione  dovesse   avvenire   «anche   dal
casellario uso giustizia atteso che la formulazione  letterale  della
norma prevede l'estinzione del reato». 
    Il P.M., in data  3  luglio  2017,  formulava  parere  contrario,
chiedendo al giudice dell'esecuzione di  respingere  il  ricorso  per
infondatezza della domanda, in virtu'  delle  chiare  previsioni  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002  sul  punto,  che
dispone, agli art. 24 e 25, il tipo di provvedimenti che  non  devono
iscritti e non menziona la tipologia di sentenza emessa nei confronti
di S (ai sensi dell'art. 464 septies CPP). 
    Veniva fissata quindi udienza ai' sensi  dell'art.  666  CPP;  in
questa sede la difesa formulava  questione  di  costituzionalita'  in
relazione alla predetta previsione normativa, sulla quale anche il PM
esprimeva perplessita', aderendo quindi all'istanza della difesa e il
Tribunale si riservava. 
 
                           Si osserva che: 
 
    Questo giudice ritiene rilevante e non  manifestamente  infondata
la questione, come posta dalle parti'. 
    L'oggetto della  questione  attiene  richiesta  di  cancellazione
dell'iscrizione della sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato
per esito positivo della messa alla prova,  ai  sensi  dell'art.  464
septies CPP nel certificato penale richiesto dall'interessato. 
    Non si discute quindi dell'utilita' e necessita'  dell'iscrizione
della sentenza dichiarante l'estinzione del reato per esito  positivo
della messa alla prova nel casellario ad uso del giudice,  necessaria
in funzione della conoscibilita', da parte del giudice stesso,  della
storia giudiziaria del soggetto indagato/imputato ai  ben  conosciuti
fini di legge (per la verifica, ad esempio, della recidiva). 
    Tanto premesso, nel presente  giudizio  rileva  la  questione  di
costituzionalita' degli art. 24 e 25 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 313/2002, «Testo unico sul cesellarlo giudiziale»,  per
contrasto con gli articoli 3 e 27 comma 3 della  Costituzione,  nella
parte in cui non  prevedono,  quale  eccezione  alle  iscrizioni  nel
certificato   generale   del    casellario    giudiziale    richiesto
dall'interessato, la  non  iscrizione  della  sentenza  che  dichiara
l'estinzione del reato a seguito dell'esito positivo della messa alla
prova. 
    La questione appare rilevante in quanto, alla  luce  dell'attuale
legislazione, il ricorso di S N dovrebbe essere respinto. 
    La  legislazione  non   lascia   infatti   spazio   alcuno   alla
possibilita' di eliminare l'iscrizione della sentenza  di  cui  sopra
dal  certificato  generale  del   cesellarlo   giudiziale   richiesto
dall'interessato, non comparendo il caso di specie tra  le  eccezione
contemplate agli art. 24  e  25  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 313/2002, 
    La questione appare non  manifestamente  infondata  con  riguardo
agli artt. 3 e 27 comma 3 della Costituzione. 
    Si devono prendere in considerazione gli art. 24 e 25 del decreto
del Presidente della Repubblica  n.  313/2002,  che  contemplano  una
serie di eccezioni per le iscrizioni  da  riportare  nel  certificato
generale del casellario giudiziale e nel certificato penale richiesti
dall'interessato. Di regola, infatti, certificato uso privati,  cioe'
quello rilasciato al privato, riporta tutte  !e  iscrizioni  presenti
nel certificato del casellario giudiziale, ovvero quello ad  uso  del
giudice; in via di eccezione, nei casi contemplati dai due  articoli,
pur permanendo l'iscrizione dei  provvedimenti  nel  certificato  del
casellario ad uso del giudice, viene concesso  il  beneficio  che  un
determinato provvedimento non venga riportato, invece, nel cesellarlo
generale richiesto dall'interessato, cioe' dal privato. 
    Come gia' accennato, fra tali eccezioni il legislatore  contempla
fattispecie non riconducibili ne' analoghe al  caso  in  oggetto  tra
cui, peraltro,  ipotesi  di  fattispecie  ben  piu'  gravi  come,  ad
esempio, quella  prevista  alla  lettera  e),  avente  ad  oggetto  i
provvedimenti di condanna con applicazione  della  pena  su  concorde
richiesta delle parti e i  decreti  penali  e  quella  prevista  alla
lettera a) (condanne riportanti il beneficio di cui all'art. 175 CP).
Quindi, proprio in considerazione dei casi  contemplati  dalla  norma
(non previsione di iscrizione  di  sentenze  di  condanna),  si  puo'
desumere un'ingiusto trattamento per i casi come  quello  in  oggetto
ove, a seguito di un esito positivo della messa alla prova, non viene
emessa una sentenza di condanna. Ecco perche', cosi' come gli art. 24
e 25 prevedono l'eccezione, per l'iscrizione nel casellario  generale
uso privati, di casi come quelli appena  citati,  a  maggior  ragione
tale eccezione dovrebbe essere prevista  anche  per  una  fattispecie
come quella in parola, certamente meno grave. 
    In tal  senso,  quindi,  sussiste  violazione  del  principio  di
uguaglianza e, anzi, sussiste una vera e propria discriminazione  tra
casi di diversa gravita' (si pensi alle condanne  in  relazione  alle
quali il giudice dispone la c.d. non menzione: si tratta di  sentenze
di' condanna, a differenza di quella in parola). 
    Sussiste  inoltre  violazione  dell'art.   27   comma   3   della
Costituzione, e quindi del principio della funzione rieducativa della
pena. 
    Infatti, non si vede come l'iscrizione  nel  casellario  generale
richiesto dall'interessato possa  assolvere  a  funzione  rieducativa
quando, in presenza di un esito positivo della messa alla  prova,  il
soggetto si trova tutt'altro che ad essere favorito nel  percorso  di
reinserimento sociale; anzi, egli e'  certamente  pregiudicato  dalla
menzione della sentenza in oggetto, riguardante un reato  estinto,  e
in  ordine  al  quale  non  si  e'  svolta  istruttoria  alcuna,  nel
certificato uso privati. 
    Evidente quindi il pregiudizio procurato dall'iscrizione nel caso
descritto, che rende  ragionevolmente  piu'  difficile  l'inserimento
lavorativo, specie in considerazione  -come  in  questo  caso-  della
giovane eta' dell'interessato.